fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con risposte 6 e 8 del 5 gennaio 2021, ha chiarito che se il trasferimento dalla residenza all’immobile acquistato è ritardato a causa di forza maggiore, dovuta al Covid-19, spetta una proroga del termine per la detraibilità degli interessi.

Vi ricordiamo che il trasferimento della residenza nel nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, ai fini della detraibilità degli interessi passivi, deve avvenire:

  • entro un anno dall’acquisto;.
  • entro due anni dall’acquisto con ristrutturazione.

Laddove il trasferimento sia stato impedito dal covid e quindi da forza maggiore, spetta ugualmente la detrazione degli interessi passivi sul mutuo entro un anno, o entro due in caso di ristrutturazione, a decorrere dalla data del rogito con termini maggiorati e pari al ritardo imputabile al lockdown.

L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento nell’immobile, dovendo avvenire con l’espletamento di alcune attività come il trasloco, l’acquisto mobili ecc. ed essendo state tali attività rese impossibili dai provvedimenti sugli spostamenti che si sono susseguiti dal 28 febbraio al 2 giugno 2020, può essere prorogato oltre l’anno o i due anni prescritti dalla normativa, ed i termini saranno maggiorati del tempo di ritardo causato dal covid.