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IMU

Le imposte IMU e TASI sono state unificate a partire dal 1° gennaio 2020. La nuova IMU dovrà essere pagata, sempre in due rate, con le stesse scadenze degli anni precedenti.
È mantenuta l’esenzione per la prima casa (escluso categorie A/1, A/8 e A/9), ma è stata abolita quella riferita agli iscritti AIRE.
L’aliquota definita dalle delibere comunali potrà variare da 0 a 10,6 per mille (11,4 per mille solo per il 2020).

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IMU, che cos’è

IMU significa Imposta Municipale Unica.

L’IMU deve essere pagata in base all’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile dai:

  • proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • concessionari di aree demaniali.

Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

Esenzione abitazione principale

A partire dal 2016, sull’abitazione principale e massimo su n. 2 pertinenze di categoria catastale distinta (C2 C/6, C/7), non è più dovuto né il versamento dell’IMU.
L’esenzione non si applica alle abitazioni con categoria catastale A/1, A/8 ed A/9.

Per la tassazione IMU l’abitazione principale è quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione può essere applicata a un solo immobile.

Come e quando si paga l’IMU

L’imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata:

  • la prima rata è da pagare tra il 1° e il 16 giugno (acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, utilizzando l’aliquota deliberata l’anno precedente dal Comune, );
  • la seconda rata è da pagare tra il 1° e il 16 dicembre (a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso);
  • Si può optare per il versamento in un’unica soluzione tra il 1° e il 16 giugno (con la nuova aliquota e/o se non ancora deliberata con quella dell’anno precedente avendo cura di effettuare a dicembre la verifica dell’importo dovuto e versato).

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basta un unico versamento per l’imposta complessivamente dovuta.
Per il versamento si può ed è conveniente utilizzare il modello F24, che è esente da maggiorazioni per il pagamento.

È attivo, presso le nostre sedi CAF UIL, il servizio di Calcolo del ravvedimento per tardivo versamento IMU. Chiedi all’operatore CAF UIL il calcolo per regolarizzare con una piccola maggiorazione quanto dovuto.

Casi particolari di calcolo IMU

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto:

  • l’abbattimento del 25% dell’imposta IMU per gli immobili locati a canone concordato;
  • l’abbattimento del 50% sull’imponibile IMU di un immobile ad uso abitativo per il quale è stato registrato un comodato d’uso gratuito a figli o genitori ma sempre che si abbia residenza nello stesso comune. Il beneficio si perde nel caso si posseggano anche in piccola percentuale, complessivamente 3 o più fabbricati ad uso abitativo nel territorio nazionale.
  • La reintroduzione della classificazione del 1993 per stabilire se un comune è montano, parzialmente montano od in zone di pianura, al fine del versamento IMU dovuto sui Terreni Agricoli (la Tasi non è dovuta).
ATTENZIONE: per la classificazione del 1993 dei terreni agricoli consulta qui l’elenco.

Nel caso di possesso di terreni agricoli in “comuni montani”, non è dovuta l’imposta IMU.

Solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti alla previdenza agricola, non pagano l’IMU sui terreni agricoli coltivati (indipendentemente dalla loro ubicazione).

Il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli si basa sul reddito domenicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Sui terreni edificabili sono dovute le imposte di IMU e TASI, il calcolo si basa sul valore commerciale degli stessi.

Sugli immobili inagibili, inabitabili e le dimore storiche-artistiche (rif. Art. 10 del D.Lgs. 42/2004) è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

Per gli Italiani residenti all’estero

Dal 2021 (L 178 del 30.12.2020) è previsto labbattimento del 50% dell’imposta dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’usoposseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla loro nazionalità) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Pensione erogata dallo Stato diverso dall’Italia in cui si è residenti. (risoluzione 5DF del Mef del 11/06/2021).
L’applicazione del suddetto sgravio deve essere comunicato attraverso la Dichiarazione IMU.

Dichiarazione IMU

In generale si deve presentare la Dichiarazione IMU per gli immobili che hanno diritto ad una riduzione d’imposta ed il Comune non è in possesso d’informazioni per tale verifica.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono ulteriori modifiche. A partire dal 2019:

  • non c’è obbligo dichiarativo per comunicare il possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni su gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado;
  • non c’è obbligo dichiarativo per comunicare il diritta alle agevolazioni su gli immobili locati a canone concordato;
  • la scadenza di presentazione è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo la variazione.

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