A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sulle spese indicate all’art. 15 del TUIR ed in altre disposizioni normative, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con sistemi tracciabili come:

  • versamenti bancari/postali (bonifico, bollettino, assegni bancari/circolari);
  • carta di credito/debito;
  • carte prepagate.

Alla dichiarazione dei redditi (2021) si dovrà allegare, oltre alla fattura/ricevuta attestante l’onere sostenuto, copia dei documenti relativi alla modalità dei pagamenti effettuati da parte dell’intestatario della fattura.
Se ad esempio si paga con assegno, sarà necessario avere copia dello stesso oltre all’estratto conto che rilevi il versamento dell’importo.

In particolare, rientrano tra gli oneri soggetti a tale novità:

  • Alcune spese mediche (es. prestazioni mediche presso studi odontoiatrici, sanitarie ecc)
  • Spese veterinarie
  • Spese funebri
  • Spese asilo nido
  • Spese materna e scuola media (tasse di frequenza, mensa, gite scolastiche)
  • Spese tasse universitarie
  • Spese sportive (ragazzi di età compresa tra i 5-18 anni)
  • Assicurazioni rischio morte ed infortuni
  • Erogazioni liberali
  • Addetti all’assistenza per persone non autosufficienti
  • Abbonamento trasporto pubblico
  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazione immobiliare per abitazione principale
  • Canoni studenti universitari
  • Canoni abitazione principale

Restano esclusi dall’obbligo della tracciabilità i pagamenti relativi a:

  • Acquisto di medicinali e dispositivi medici
  • Prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche o in strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale