fonte: CAF UIL nazionale


Ricordiamo che l’eventuale integrazione della dichiarazione, che comporta per il contribuente un maggior credito o un minor debito, o un’imposta invariata, deve essere presentata entro mercoledì 25 ottobre tramite la trasmissione del modello 730/2023 integrativo.

Le modalità di integrazione del 730 originario sono diverse a seconda che delle modifiche apportate.

Il Contribuente dovrà indicare nella relativa casella “730 integrativo”:

  • Il codice “1” quando la correzione comporta un maggior credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata;
  • Il codice “2” quando l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni relative al sostituto d’imposta;
  • Il codice “3” le modifiche investono sia i dati del sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’ imposta invariata.

Nell’ipotesi in cui, poi, dalla correzione derivi un minor credito o un maggior debito, cioè una situazione sfavorevole per il contribuente, lo stesso potrà mettersi in regola trasmettendo, entro il 30 novembre 2023, il modello “Redditi correttivo” ovvero, dopo tale data, il modello “Redditi integrativo”, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.