fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 30/E del 6 ottobre 2022, ha chiarito che, in caso di omessa presentazione telematica delle comunicazioni contenenti l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, la violazione può essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis.

La remissione si perfeziona, in presenza di tutti i requisiti sostanziali, con la presentazione della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020) e il contestuale versamento di un importo, a titolo di sanzione, pari a 250 euro da versare tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Inoltre, con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022,  l’Agenzia ha diramato le istruzioni ed individuato il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis in argomento.