fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 530 del 28 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in materia di cedolare secca e remissione in bonis.

In sintesi, nel caso in cui un contribuente non abbia tempestivamente comunicato la revoca della cedolare secca, può rimediare tramite la remissione in bonisÈ necessario però, che abbia osservato un comportamento coerente e comunicato effettivamente al conduttore la volontà di cambiare regime, tornando alla tassazione ordinaria.

La remissione si perfeziona, in presenza di tutti i requisiti sostanziali, con la presentazione della comunicazione, il prescritto modello Rli, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020) e il contestuale versamento di un importo, a titolo di sanzione, pari a 250 euro da versare tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

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