fonte: CAF UIL nazionale


Con il Decreto n 212/2023 pubblicato in GU n 302 del 29.12.2023, sono state apportate  modifiche al Bonus barriere architettoniche.

In sintesi a seguito del DL  n 212/2023 è possibile godere del bonus barriere architettoniche al 75%

  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,
  • per  gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici,
  • nei limiti e con i requisiti originari della agevolazione.

Tuttavia, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in poi (data di entrata in vigore del DL n 212/2023 in fase di conversione in legge), il bonus spetta solo per gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Sono quindi escluse le spese che fino al 2023 erano ammesse relativamente al cambio degli infissi e il rifacimento dei servizi igienici.

Inoltre, il rispetto dei requisiti fissati dal Dm lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 deve risultare da un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati.

I limiti del nuovo decreto non si applicano agli interventi per i quali al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto):

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.