fonte: CAF UIL nazionale


Il DL 34/2019 (Decreto Crescita) ha esteso nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3, la stessa aliquota prevista per la zona 1. Sarà pertanto riconosciuta nei territori dei suddetti comuni:

  • la detrazione del 75% a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero
  • la detrazione dell’85% per cento a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore calcolata sul prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, con un tetto di spesa massima  di 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione.

La detrazione sarà ripartita in cinque quote annuali di pari importo ed il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Sarà inoltre possibile, per chi non possiede la liquidità finanziaria, ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

È in predisposizione il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante le modalità attuative.