fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 67/E del 20 settembre 2018, ha chiarito che, nei casi in cui la banca abbia operato una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa, l’amministratore di condominio può essere esonerato dalla compilazione del quadro AC, sez. II del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenenti i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Tale semplificazione in quanto le somme soggette a ritenute operate da banche e Poste Italiane sono già indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).