fonte: CAF UIL nazionale


Il 16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU (saldo) relativa all’anno in corso.

La riforma prevista dalla Legge di Bilancio 2020, che ha portato all’abolizione della TASI e all’introduzione della nuova IMU, non ha cambiato le scadenze per il versamento dell’imposta dovuta su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

Ricordiamo che sono tenuti a versare acconto e saldo dell’IMU i soggetti che possiedono:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Nello specifico, sono tenuti al versamento:

  • il proprietario dell’immobile,
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

A differenza di quanto previsto per la rata di acconto dello scorso giugno, per il saldo IMU 2021, alla rata di saldo non sono applicabili le esenzioni IMU COVID per il settore turistico.

Pertanto, in tema di esenzioni introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria COVID restano:

  • l’esenzione per i proprietari che possiedono immobili concessi in locazione su cui gravano procedimenti di sfratti sospesi a causa dell’emergenza covid;
  • esenzione per gli immobiliari rientrati nelle categoria catastale D73, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.