fonte: CAF UIL nazionale


Rottamazione ter e Saldo e stralcio: mini proroga al 9 dicembre per le rate scadute nel 2020 e nel 2021.

È stato approvato il mini differimento al 9 dicembre del termine ultimo per il versamento, in unica soluzione, delle rate 2020 e 2021 scadute e non pagate relative a:

  • “Rottamazione-ter”, 
  • “Saldo e stralcio” 
  • “Definizione agevolata delle risorse UE”

Tuttavia, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), il pagamento potrà essere effettuato entro il 14 dicembre 2021. Oltre questo termine o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Pertanto i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre con tolleranza) dovranno corrispondere integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

È quanto stabilito  da un emendamento  approvato dalle Commissioni riunite 6ª e 11ª in sede referente nella seduta del 1° dicembre, al testo del “Decreto Fiscale” n. 146/2021 per la sua conversione in legge.

Ricordiamo che il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter”, aveva fissato al 30 novembre il termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento della rata.