fonte: CAF UIL nazionale


Il 19 maggio è stato introdotto il Reddito di Emergenza, REM, una nuova misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica determinata dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per l’accesso al beneficio devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia del richiedente;
  • un valore dell’ISEE inferiore a Euro 15.000;
  • reddito familiare percepito nel mese di aprile 2020 di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da un minimo di Euro 400 ad un massimo di Euro 840 in presenza di disabile nel nucleo);
  • patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a 10.000 euro per nucleo composto da una persona. Tale soglia è incrementata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente la soglia è incrementata di 5.000 euro.

L’importo del Reddito di Emergenza è pari a 400 euro e viene riparametrato in base alla composizione del nucleo familiare, quindi moltiplicato per un coefficiente che sarà pari ad  1  per  il  primo  componente  del nucleo familiare incrementato per  ogni  ulteriore componente fino ad un massimo di 2, ovvero fino  ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti  in   condizione   di   disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini dell’ISEE.

Non si ha diritto al Reddito di Emergenza se uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità previste dal Decreto 18/2020 Cura Italia, quali ad esempio le indennità per lavoratori autonomi (indennità di 600 euro ecc.). È inoltre incompatibile nei casi in cui, al momento di presentazione della domanda, un componente sia in possesso di:

  • Reddito di Cittadinanza;
  • Pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • Rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Reddito di Emergenza.
  • Non ha diritto al Reddito di Emergenza chi è in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o ricoverato in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Tali soggetti non saranno conteggiati per il calcolo della scala di equivalenza determinante per determinazione del beneficio.

La domanda deve essere presentata entro il mese di giugno 2020 e sarà necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE 2020 che sarà possibile richiedere presso le nostre sedi.

Per la presentazione della richiesta di Reddito di Emergenza sono, invece, a disposizione gli uffici ITALUIL il cui elenco è consultabile http://www.italuil.it/.