fonte: CAF UIL nazionale


Il 30 novembre 2021 è fissata la scadenza ultima per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Ricordiamo che l’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.

L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
    – la prima rata è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente),
    – la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre.

Mentre la prima rata di acconto IRPEF e il saldo possono essere versati in rate mensili, la seconda rata dell’acconto deve essere pagata in un’unica soluzione e non può essere rateizzata.

In sintesi, salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Il codice tributo previsto per il pagamento del secondo acconto, da versare con modello F24, è il 4034 denominato “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

L’acconto Irpef può essere determinato con il metodo storico o con il metodo previsionale.

Metodo storico:

Con il metodo storico, il più diffuso, l’acconto viene calcolato sulla base dell’imposta relativa all’anno precedente (ovvero quella indicata nella dichiarazione).
Per quanto riguarda l’Irpef l’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo.

Metodo previsionale

In questo caso le imposte vengono calcolate sulla base del reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso. In questo caso il contribuente può pagare quanto effettivamente dovuto se il reddito finale è inferiore a quello dell’anno precedente. Tuttavia, in caso di versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto, si applica la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento.

Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello REDDITI PF, devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto delle imposte sui redditi, le seguenti categorie di soggetti:

  • I soggetti titolari di redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi. Ad esempio soggetti che percepiscono pensioni di invalidità o di guerra;
  • I contribuenti titolari esclusivamente di redditi tassati alla fonte titolo d’imposta. (ad esempio interessi su depositi bancari e postali, interessi su BOT o su titoli pubblici, etc);
  • soggetti che non hanno conseguito redditi nell’anno precedente, o nell’anno in corso (ad esempio per inizio o cessata attività);
  • soggetti che non hanno legittimamente presentato la dichiarazione per il precedente periodo d’imposta. Nonché i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi ad eccezione dell’abitazione principale;
  • Gli eredi dei contribuenti deceduti tra il primo gennaio dell’anno ed il 2 dicembre dell’anno, in quanto l’obbligo di versamento non si trasferisce in capo agli eredi.