fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle entrate, con risposta ad Interpello n. 357 del 30 agosto 2019, ha negato  la possibilità di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per la ristrutturazione di un immobile collabente, categoria F/2. Ricordiamo che la categoria F/2 è riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, in condizioni di degrado tali da determinarne l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Lo stato di questi immobili non consente l’iscrizione in altre categorie catastali.

L’istante intendeva acquistare un immobile collabente per ristrutturarlo ed entro 18 mesi dall’acquisto adibirlo ad abitazione principale, quindi ha chiesto all’Agenzia delle entrate tramite presentazione d’interpello, se era possibile applicare agli immobili classificati come “collabenti” le agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale.

La risposta dell’Agenzia è motivata dal fatto che l’unità immobiliare “deve risultare astrattamente idonea al concreto soddisfacimento di esigenze abitative” e, come già indicato nella Circolare n. 38 del 12/08/2005, “oggetto del trasferimento deve essere un fabbricato a destinazione abitativa “ovverosia strutturalmente concepito per uso abitativo”, escludendo, di fatto, la fattispecie in esame.