Il 3 aprile 2018, in quanto il 31 marzo cade di sabato, scade il termine per la presentazione in via telematica del modello EAS. Le Associazioni dovranno adempiere all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni avvenute nel 2017 per poter beneficiare dell’esenzione d’imposta di quote e contributi associativi e dei corrispettivi percepiti.

Infatti le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, non sono imponibili. Per beneficiare dell’esenzione è quindi necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS.

Le associazioni costituite nel 2018 hanno l’obbligo di presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione stessa.