fonte: CAF UIL nazionale


Con l’occasione dell’inizio dell’anno scolastico vi ricordiamo che è possibile usufruire di una detrazione del 19% dall’Irpef dedicata agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.

La detrazione riguarda le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto/uso di strumenti che favoriscano l’apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).

Per DSA si intendono quei disturbi che, in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali, costituiscono una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e sono distinti:

  • dislessia – la difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  • disgrafia – difficoltà nella realizzazione grafica;
  • disortografia –  difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
  • discalculia – difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:

  • l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento (sintesi vocale, programmi di video scrittura, calcolatrici, apparecchiature e dispositivi appositamente fabbricati per facilitare la comunicazione interpersonale ecc.);
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Quali documenti servono?

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario un certificato medico, rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate (art. 3 comma 1 L. 170/2010) che attesti per sé o per il familiare a carico, la diagnosi DSA.
La normativa prevede inoltre che ci sia un collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato, e che tale collegamento risulti dal certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale, o dalla prescrizione rilasciata dal medico.
Le spese devono essere documentate da fattura o scontrino parlante, in cui indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, e la natura del prodotto acquistato o utilizzato e non sono previsti limiti o franchigie.