fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello del 2 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali delle spese sostenute con carta di credito e bancomat su conto cointestato.

L’istante chiedeva se, a seguito delle novità in materia di tracciabilità dei pagamenti, l’utilizzo di un conto corrente cointestato con il proprio coniuge potesse invalidare la detrazione.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’utilizzo da parte di un contribuente della propria carta di credito per pagare le spese riferite all’altro coniugeper le quali comunque sussiste l’obbligo di tracciabilitànon pregiudica il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, a maggior ragione in presenza di un conto cointestato.

Ricordiamo che la  Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, tra le altre cose, a decorrere dal 1° gennaio 2020  l’obbligo del pagamento tracciabile degli oneri indicati all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dei quali si vuole godere della detrazione d’imposta del 19%. Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.