fonte: CAF UIL nazionale


Al via, dal 30 marzo 2020, la possibilità di richiedere il congelamento delle rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale per chi ha subito la riduzione dell’orario, la sospensione dal lavoro o per chi attraversa un momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

Il decreto ha esteso il benefico, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, oltre che ai lavoratori dipendenti e parasubordinati già considerati dal decreto del 2 marzo, per i quali, invece, è previsto la sospensione per un periodo massimo di 18 mesi.

La sospensione delle rate, per un massimo di 18 mesi, può essere richiesta da tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni. La misura riguarda indistintamente tutti gli intestatari di tutta Italia. Devono essere comunque rispettati determinati criteri:

  • il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
  • la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
  • il capitale del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
  • il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;
  • Per i prossimi nove mesi il beneficio è esteso anche agli autonomi (escluse ditte individuali e imprese) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

Per  la domanda al proprio istituto bancario è necessario produrre alla propria filiale l’apposito modulo e la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti che sarà consegnata direttamente a Consap per le verifiche dei requisiti e fornirà una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (45 in caso di mutuo cartolarizzato). La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.

Il congelamento delle rate è valido solo per i mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e solo a determinate condizioni come la perdita del lavoro, la riduzione del la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni.

Cliccando qui potete scaricare il modulo di richiesta di sospensione delle rate di mutuo