fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al “Bonus prima casa” introdotto dal decreto Sostegni bis che prevede, per i giovani con meno di 36 anni di età, l’esenzione del pagamento dell’imposta di registroipotecaria catastale relative all’acquisto della casa di abitazione. Nel caso di acquisto soggetto ad Iva verrà riconosciuto un credito di imposta di pari all’imposta corrisposta in sede di acquisto.

Ricordiamo innanzitutto quali sono le agevolazioni fiscali relative al Bonus casa previste per la generalità dei contribuenti:

  • Riduzione dell’Iva dal 10% al 4%: è rivolta ai contribuenti che acquistano casa direttamente dall’impresa costruttrice, pagando in misura fissa 200 euro per imposta ipotecaria e catastale;
  • Acquisti per successioni o donazioni: si applicano imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero 200 euro;
  • Imposta di registro al 2%: per gli acquisti da privati è prevista la riduzione dell’imposta di registro. In base a quanto stabilito, il bonus prima casa per acquisti da privati permetterà di pagare l’imposta in oggetto sul valore catastale dell’immobile, sulla base del principio prezzo/valore;
  • Credito d’imposta: il bonus prima casa per i soggetti che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi usufruendo delle agevolazioni prevede la possibilità di sottrarre l’imposta da pagare con quella già pagata per l’acquisto della precedente abitazione ovvero di utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dall’Irpef tramite dichiarazione dei redditi.

Per beneficiare delle suddette agevolazioni è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno;
  • non essere proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
  • essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto agevolato;
  • non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.

Per l’accesso al beneficio  riservato, invece, ai giovani con età inferiore a 36 anni è necessario che gli atti vengano stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022 e che siano traslativi o costituivi ma sempre a titolo oneroso.

L’incentivo all’acquisto della casa di abitazione comprende anche le pertinenze e si applica anche agli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, ma non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita.

Potranno beneficiare dell’agevolazione soltanto i giovani che nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età e con un Isee valido il cui valore non deve superare i 40.000 euro e che deve essere a disposizione del soggetto prima della data del rogito.

È inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Nel caso di immobile cointestato ed uno solo degli acquirenti soddisfa le condizioni previste dal decreto Sostegni bis:

  • la sua quota beneficerà dell’agevolazione;
  • la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà degli effetti della relativa disciplina;
  • la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria.