Fonte: CAFUIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, in data 3 agosto 2021, ha pubblicato la nuova guida sull’argomento recante importanti novità sulle modalità di ottenimento del beneficio già previste dal Decreto Rilancio ed introducendo, quindi, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura e/o la cessione del credito oltre alla detrazione d’imposta già prevista da far valere in dichiarazione.

Ricordiamo che il bonus facciate è un’agevolazione fiscale per i lavori che si effettuano sulle parti esterne dell’edificio, che sono visibili dalla strada finalizzati al recupero e restauro della facciata condotti da imprese, privati cittadini, condomini residenti in Italia o meno.  Il bonus è previsto per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 senza alcun limite.

In generale, per accedere al Bonus facciate gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B, in pratica quelle più abitate. Più precisamente:

  • La zona A è costituita da parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
  • La zona B invece include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%.

Gli interventi ammessi alla detrazione del 90% sono quelli effettuati su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

Sono invece esclusi dal beneficio:

  • gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Nel tempo, a seguito di diverse richieste da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato gli ambiti in cui il bonus facciate era utilizzabile. Sono stati infatti inseriti, tra i lavori di restauro della facciata, anche la pavimentazione dei balconi e successivamente, con risposta all’interpello n.482/2021, l’Agenzia ha ammesso al bonus facciate anche i lavori per le ringhiere dei balconi e l’installazione delle luci.

Con lo sconto in fattura o la cessione del credito, il beneficiario può sfruttare il bonus facciate chiedendo una riduzione del corrispettivo dovuto oppure cedendo il credito maturato per ottenerne la “monetizzazione”.

In entrambi i casi, se il beneficiario decide di sfruttare lo sconto in fattura o la cessione del credito, deve comunicarlo anticipatamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Lo sconto in fattura può essere richiesto al fornitore che realizza l’intervento, e l’importo sarà pari al valore della detrazione lorda: 90% della spesa sostenuta. In questi casi si può optare per una parte come sconto in fattura ed il residuo come detrazione fiscale.

La cessione del credito  può essere fatta al fornitore che realizza il lavoro, oppure ai fornitori di beni, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e ad istituti di credito e intermediari finanziari.

Tra le novità, ci sono anche le esclusioni. Il beneficio non è concesso per:

  • lavori sulle le parti inclinate delle facciate, come lastrici o tetti, anche se visibili dalla strada mentre i relativi cornicioni o grondaie invece godono del bonus facciate;
  • la sostituzione di vetrate, infissi;
  • la riverniciatura di persiane o oscuranti.

Ricordiamo infine che anche i condomini possono essere oggetto di intervento per il restauro della facciata. In questo caso i soggetti beneficiari sono tutti i condomìni che hanno il diritto di proprietà sulle parti comuni, in base ai propri millesimi. Per l’utilizzo del bonus facciate, ogni condomino può decidere se scontare il bonus facciate in fattura, oppure cederlo a terzi oppure portarlo in detrazione fiscale.

 Clicca qui per visualizzare la guida dell’Agenzia delle Entrate.

(Foto: Quaritsch Photography, Unsplash)