Il Family Act prevede una riformulazione completa delle misure a sostegno delle famiglie attualmente attive nel nostro Paese.

In attesa che vengano emessi i decreti attuativi necessari al riordino e alla sostituzione di questi aiuti, e che venga definito l’avvio delle domande per l’Assegno Unico universale ai figli (previsto per il 1° gennaio 2022), è stato definito il provvedimento che apre la possibilità di accedere agli aiuti anche ai lavoratori autonomi e ai disoccupati.

Con il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021 vengono definite le condizioni per l’accesso e gli importi spettanti. Nello stesso provvedimento viene stabilito l’aumento del valore mensile dell’assegno destinato ai dipendenti con almeno due figli a carico.

Destinatari della misura

A partire dal 1° luglio 2021, quindi, lavoratori autonomi e disoccupati potranno fare richiesta dell’Assegno Temporaneo per i figli, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al diciottesimo anno di età degli stessi. Il limite di età decade nel caso i figli siano comunque da considerarsi a carico (studenti, basso reddito, militari di leva, ecc.) o in caso di disabilità. L’aiuto è previsto fino al 31 dicembre 2021, in attesa della riforma definitiva delle misure a sostegno delle famiglie.

Per richiedere l’assegno è necessario essere in possesso dell’ISEE (chiedi al CAF!), oltre che delle seguenti condizioni:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’unione europea in possesso, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • essere domiciliato e residente in Italia ed avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Le domande saranno inoltrate all’Inps dagli uffici di Patronato, secondo procedure che saranno definite entro il 30 giugno prossimo.
Quelle pervenute entro il 30 settembre 2021 daranno diritto anche alle mensilità arretrate.
Infine, l’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

Valore dell’Assegno

Il valore dell’Assegno Temporaneo è legato al valore ISEE del nucleo familiare e al numero di figli minori presenti nello stesso:

  • parte da € 167,5 mensili a figlio in nucleo con massimo 2 figli ed isee fino a € 7.000,00 diminuendo fino all’importo di  € 30,00 mensili con valore isee maggiore di 49.900,00 ed inferiore a € 50.000,00
  • parte da € 217,8 mensili a figlio in nucleo con almeno 3 figli ed isee fino a € 7.000,00 diminuendo fino all’importo di  € 40,00 mensili con valore isee maggiore di 49.900,00 ed inferiore a € 50.000,00

Se il nucleo varia nel periodo di durata della richiesta della prestazione (1° luglio-31 dicembre), l’interessato dovrà effettuare una nuova domanda dopo aver ottenuto l’elaborazione di un ISEE aggiornato.