fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 634 del 29 settembre 2021, ha affrontato il tema delle agevolazioni prima casa nelle situazioni di separazione legale tra coniugi.

Ricordiamo che le agevolazioni “prima casa” sono disciplinate dalla Nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 1986/131, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazionead esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

In particolare l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni».

Pertanto, la norma  subordina la concessione dell’agevolazione ‘prima casa’, anche alla mancanza di possesso, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni in esame.

In deroga a tale principio, il legislatore ha inoltre previsto che l’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito sopra citato, a condizione che l’immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.  Nelle ipotesi di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace sono dovute le imposte di registroipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli interessi.

Nel caso oggetto dell’interpello, il contribuente ha comprato la casa insieme all’ex coniuge in regime della comunione legale dei beni, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”Successivamente è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed è stato stabilito che la casa rimanga al marito fino al 2026. Nel 2020, l’istante ha acquistato una nuova abitazione chiedendo di poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa” assumendo l’impegno di alienare la propria quota della casa ex coniugale entro il termine di un anno. Tuttavia, l’ex coniuge non intende acquistare la metà della casa di sua proprietà, per cui la vendita a terzi appare improbabile comportando, a carico dell’istante, il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria e della relativa sanzione. L’istante ha così chiesto all’Agenzia delle Entrate se è possibile applicare:

  • la non decadenza dall’agevolazione fruita per il secondo acquisto
  • o, in alternativa, almeno la non applicazione della sanzione, rimanendo eventualmente dovuta solo la differenza tra misura ordinaria e misura agevolata delle imposte dovute per il secondo acquisto

L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta negativa all’istante in quanto tali norme hanno natura agevolativa e, quindi, non sono suscettibili di interpretazione che ne estenda la portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate. In particolare l’amministrazione non condivide la presunta inidoneità dell’immobile in oggetto pre-posseduto a soddisfare quelle esigenze abitative, quale elemento rilevante per impedire l’applicazione della citata disposizione di legge che prevede, tra l’altro, la decadenza dal beneficio fiscale in esame.

Pertanto, considerata la proprietà di altra casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni in argomento, l’istante dovrà procedere alla alienazione della quota in sua proprietà della casa pre-posseduta, per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita per il secondo acquisto.

Ricordiamo che, a causa della pandemia in corso,  i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento dei benefici “prima casa”, sono stati prorogati al 31 dicembre 2021. Pertanto, per gli acquisti avvenuti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.