fonte: CAF UIL nazionale


I contribuenti che fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni, hanno diritto ad un credito d’imposta.

Il credito è commisurato all’ammontare dell‘imposta di registro o dell‘IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.

In generale, il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Nella dichiarazione dei redditi 730/2021 periodo d’imposta 2020, tale importo va indicato nel Rigo G1 – Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel modello di dichiarazione Redditi – PF 2021  l’importo va indicato nel Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.