fonte: CAF UIL nazionale


Il Decreto Sostegni (DL 41/2021 convertito nella L. 69/2021) ha introdotto una significativa modifica relativa all’utilizzo del credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti.

L’articolo 6 septies ha infatti esteso ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal Dl 34/2019. La norma consente pertanto al contribuente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, antecedenti il provvedimento definitivo.

Ricordiamo che la normativa di riferimento stabilisce, in sintesi, che i redditi non percepiti derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono a formare il reddito a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per effetto della nuova norma invece, ai fini della decorrenza della detassazione,   non si deve  più fare riferimento al procedimento di convalida di sfratto ma la mancata percezione potrà essere dimostrata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Il credito si applica ai canoni non riscossi al 1° gennaio 2020 indipendentemente dalla data di stipula del contratto.