Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette alle medesime regole di quelle sostenute nel nostro Paese. Il contribuente è tenuto a conservare le fatture rilasciate  nel Paese estero unitamente a una traduzione in italiano che, a seconda della lingua in cui è espresso il documento fiscale, può essere una traduzione giurata oppure può essere effettuata dal contribuente stesso.

È necessario quindi che nei documenti esteri siano riportate le stesse informazioni previste per le spese sostenute in Italia:

  • natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco, che dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia;
  • codice fiscale del destinatario che, contrariamente a quanto precisato per gli altri requisiti, potrà essere riportato a mano sullo stesso documento dal contribuente.

Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se sostenute in funzione dello stato di salute.

Traduzione dei documenti relativi alle spese mediche sostenute all’estero

Generalmente il documento estero deve essere sempre tradotto con modalità diverse  a seconda della lingua estera. Non devono produrre la traduzione soltanto i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese e quelli residenti nella provincia di Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.
In particolare, se la documentazione è in inglese, francese, tedesco e spagnolo, il contribuente può effettuare direttamente la traduzione prima di esibirla al Caf. Se invece è redatta in una lingua diversa, ai fini della detrazione, prima di presentare la documentazione al Caf, il contribuente dovrà necessariamente produrre una traduzione giurata.
La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.